
Regolamento scuola secondaria di primo e secondo grado
Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza in genere dell’Istituto.
Il presente Regolamento, già in vigore, è stato adottato dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 29 Settembre 2023.
Successive variazioni saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Calendario a.s. 2023/24
Inizio lezioni: 13 settembre 2023 – Termine lezioni: 8 giugno 2024
Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 – Festività Pasquali: dal 28 marzo 2024 al 2 aprile 2024
Altre festività:
- Ponte di “Ognissanti”: dal 1 novembre al 5 novembre 2023
- 08 dicembre 2023, Immacolata Concezione
- 29 gennaio 2024, Santo Patrono
- 25-26 aprile 2024, Anniversario della Liberazione
- 1 maggio 2023, Festa del lavoro
PREMESSA
I rapporti interni alla scuola devono essere improntati al rispetto reciproco, in modo da rendere la scuola ambiente di crescita della conoscenza e delle qualità umane e sociali. Il rispetto reciproco si realizza anche nell’accettazione di alcune regole comuni che costituiscono il Regolamento d’Istituto.
ART.1 – INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI, SULLE NORME DI SICUREZZA E IN MATERIA DI PRIVACY
I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistere all’uscita degli alunni medesimi (art.29 c.5 CCNL).
I docenti devono vigilare sull’ingresso e l’uscita degli alunni dall’Istituto e sul rispetto degli orari.
I docenti devono aver cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
Durante gli intervalli, i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi limitrofe per la sorveglianza degli alunni. Si ricorda come l’intervallo faccia parte delle attività didattiche e non costituisce l’interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le misure organizzative disciplinari idonee ad evitare pericoli. Particolare attenzione va posta nel non lasciare mai la classe incustodita con le finestre aperte.
Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l’uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. Il docente è tenuto a dare immediata comunicazione dell’infortunio all’ufficio Segreteria Didattica e/o alla Presidenza. È tenuto altresì a compilare apposita circostanziata relazione sugli accadimenti che hanno determinato l’infortunio.
Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collega affinché vigili sulla classe.
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza o Vicepresidenza.
Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l’osservanza delle regole scolastiche lo richieda e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza (così come anche condivise durante le prove di esodo periodiche) rispettandole e facendole rispettare scrupolosamente; si ricorda che, nei periodi indicati dalla Dirigenza, per l’uscita gli alunni utilizzeranno il percorso di esodo stabilito al fine di allenarsi quotidianamente.
Il registro costituisce documento ufficiale e va gestito con scrupolo e professionalità.
Le assenze del personale vanno comunicate nei termini contrattualmente previsti (entro l’inizio delle lezioni, lezioni scolastiche e non orario individuale di servizio). Per assenze legate a motivi personali/familiari e ferie va preventivamente (contestualmente se in caso di urgenza) contattata la Dirigenza/Vicepresidenza.
Le valutazioni dovranno essere tempestivamente (è preferibile entro la mattina stessa, al massimo entro le 24 ore; per le prove scritte alla riconsegna) registrare nel registro, comunicate e motivate agli alunni ai sensi del DPR 249/1998 smi art.2; le valutazioni delle prove scritte devono essere inserite al momento della restituzione della prova (massimo entro 15 giorni dall’effettuazione); i criteri di valutazione vanno illustrati e spiegati agli alunni, anche attraverso la condivisione delle griglie e dei modelli di rubrica di valutazione.
Eventuali certificati medici degli alunni dovranno essere sempre consegnati in Segreteria didattica: trattasi di documenti che contengono dati sensibili. In caso di esonero, anche temporaneo dall’attività pratica fisica, il docente di Scienze Motorie, laddove dovesse ricevere di esonero, li porterà in segreteria didattica. Il certificato sarà riposto, con attenzione alla riservatezza dei dati, nel fascicolo dell’alunno a cura della Segreteria Didattica.
Tutti i documenti contenenti dati sensibili (per esempio certificazioni legge 104/92, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, certificazioni mediche in genere) possono essere consultati dai Coordinatori di classe e, semmai dai docenti della classe, presso la Presidenza o presso la Segreteria Didattica. Per nessun motivo è consentito estrarne copia.
Non è consentito creare su PC cartelle contenenti dati sensibili degli alunni, lasciare sui PC copie di verbali, di relazioni o altri atti.
I docenti devono accertarsi che le classi degli alunni che escono anticipatamente siano stati autorizzati preventivamente così come siano autorizzati all’uscita gli alunni che non si avvalgono dell’IRC e hanno scelto di uscire dalla scuola.
Sorvegliare gli alunni in caso di ritardo o di allontanamento momentaneo dell’insegnante dalla classe.
Nei registri di classe viene inserito l’elenco degli alunni che usufruiscono di permessi permanenti di entrata posticipata/uscita anticipata per motivi di trasporto o per motivi agonistici. Sia le entrate posticipate che le uscite anticipate vanno giustificate tramite registro. Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e buon senso alle loro classi.
Ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al Dirigente Scolastico o alla Vicepresidenza o alla DSGA.
Nel caso di malessere prima della fine delle lezioni, lo studente informa il docente in classe che si rivolgerà alla Dirigenza/Vicepresidenza, che provvederà a contattare la famiglia per l’uscita anticipata. In caso di gravità sarà richiesto l’intervento del soccorso sanitario pubblico. Di norma, la procedura è la seguente:
- Comunicazione telefonica a un genitore;
- Assistenza di un docente o di un ATA specializzato fino all’arrivo del genitore (o chi delegato);
- Intervento personale addetto PS;
- Eventuale chiamata dell’ambulanza.
ART. 2 – INGRESSO – ORARIO DELLE LEZIONI – RITARDI
L’ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; l’orario di ingresso è fissato alle ore 8.00. Anche prima dell’ingresso a scuola, all’esterno, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto. La scuola, in ogni caso, non si assume la responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso nell’edificio.
Alle 8:05 iniziano effettivamente le lezioni e tale orario non prevede margini di tolleranza. Prima dell’inizio effettivo delle lezioni, i docenti fanno l’appello. Gli allievi presenti giustificano le assenze e presentano eventuale richiesta di uscita anticipata.
L’orario delle lezioni è affisso all’albo della Scuola e consegnato agli alunni in classe.
Le variazioni dell’orario di entrata o di uscita, in quanto prevedibili, saranno comunicate in precedenza agli alunni e annotate sul registro di classe.
In caso di imprevedibili variazioni di orario rispetto all’uscita, gli alunni minorenni potranno lasciare l’Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.
Qualora gli studenti arrivino presso l’istituto scolastico tra le 8:05, orario di inizio effettivo delle lezioni, e le 8:10, il ritardo (definito “breve”) non comporta la registrazione dell’assenza dello studente per la prima ora di lezione, pur contando ai fini della valutazione della condotta. L’insegnante si limiterà ad apporre sul nome dell’alunno segnato assente nel registro una “R”.
Qualora gli studenti arrivino tra le 8.11 e le 9:00, essi sono tenuti obbligatoriamente a presentare la giustificazione scritta e firmata del ritardo il giorno stesso, oppure entro e non oltre il secondo giorno successivo. Il ritardo verrà annotato nel registro di classe, con l’indicazione dell’esatto orario di ingresso dell’alunno e, quindi, il docente ne sarà responsabile da quel preciso momento. L’alunno, tuttavia, sarà segnato assente per la prima ora di lezione nel registro del docente e l’ora di assenza graverà sia sul computo finale che sulla valutazione di condotta (eccettuati i casi giustificati per validi e comprovati motivi).
Per eventuali ritardi dopo le 9:10, lo studente è tenuto a recarsi direttamente in Presidenza. Se munito di giustificazione per validi e comprovati motivi viene ammesso alle lezioni. Se privo di tale giustificazione, se minorenne, viene ammesso in aula e affidato ai docenti della classe, ma risulterà assente per l’intera giornata ai fini del computo finale delle assenze nonché nei registri dei professori. Il ritardo oltre le 9:00 grava anche sulla valutazione della condotta.
In caso di assenza preavvisata del docente (per malattia, permessi, formazione, visite guidate, uscite didattiche, etc.) e per la quale ci si trovi nell’impossibilità di utilizzare altri docenti, le classi potrebbero essere fatte entrare dopo o uscire prima e potrebbero essere fatti spostamenti orari per compattare la giornata scolastica nelle ore centrali. Le variazioni dell’orario di entrata o di uscita saranno comunicate in precedenza agli alunni e annotate sul registro di classe.
In caso, invece, di imprevedibili variazioni di orario rispetto all’uscita, gli alunni minorenni potranno lasciare l’Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.
ART. 3 – USCITE ANTICIPATE
Sono consentite uscite in anticipo solo un’ora prima del regolare termine delle lezioni, ad eccezione di gravi e giustificati motivi; la comunicazione della richiesta di uscita anticipata deve essere effettuata entro la prima ora di lezione; tale richiesta verrà autorizzata, nel caso di studenti minori, solo se essi al momento dell’uscita siano accompagnati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale, o se il genitore abbia autorizzato personalmente (non per e-mail né tramite fax né telefonicamente salvo casi eccezionali e comunque discussi in anticipo sia con il Coordinatore di classe sia con il Dirigente Scolastico), presso la segreteria, l’uscita stessa nel corso della stessa giornata o nei giorni precedenti. Nel caso di studenti maggiorenni, non sarà necessaria la presenza del genitore.
ART. 4 – ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI – SANZIONI PER MANCATA FREQUENZA
«Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi» [DPR 24.06.98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore)]. Si ricorda che la normativa attuale prevede che lo studente ha l’obbligo di frequentare almeno il 75% delle lezioni per essere scrutinato. In caso contrario, l’anno scolastico è invalidato per legge.
Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando l’apposito libretto al rientro a scuola.
Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate che non siano dovute a validi e comprovati motivi influiscono negativamente sul voto di condotta. Dopo cinque inadempienze relative alla frequenza (assenze, ritardi, uscite anticipate o mancate giustificazioni di essi entro il secondo giorno successivo), eccettuate quelle dovute a validi e comprovati motivi, sarà inviata alla famiglia una lettera di ammonimento, a cura del Coordinatore di classe, in cui si farà presente la possibile ricaduta di esse sul voto di condotta (cfr. art. 16).
Con cadenza periodica i Coordinatori di classe controlleranno la situazione legata alla frequenza e cureranno la relazione con le famiglie.
Si considera assenza giustificata, come presenza fuori aula, la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro di classe, a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome dell’Istituto.
La richiesta di giustificazione per l’assenza compiuta deve essere firmata da un genitore o da una persona esercitante la potestà genitoriale, che abbia apposto la firma, sul libretto e depositata in segreteria. Se l’alunno è maggiorenne motiverà l’assenza personalmente.
Le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora.
La giustificazione deve essere presentata al rientro a scuola il primo giorno dopo l’assenza. Se gli alunni ne sono privi, il primo e il secondo giorno dopo l’assenza saranno ammessi in classe con il visto del docente. Se ancora al terzo giorno successivo l’alunno non presenterà la giustificazione, sarà annotato a cura del Coordinatore e inciderà sul voto di condotta.
Gli studenti regolarmente impegnati in attività sportive e/o sociali extrascolastiche, all’inizio dell’anno scolastico, dovranno produrre la seguente documentazione: autorizzazione dei genitori per l’uscita anticipata e/o dei giorni di assenza per tornei programmati da fornire una sola volta; calendario annuale degli impegni certificato dalla società di appartenenza.
Le assenze di massa non sono giustificate. Gli studenti vengono comunque riammessi dalla Presidenza; i Consigli di classe valutano l’assenza in sede di scrutinio. Fanno eccezione le assenze dovute a sciopero indetto dalle Organizzazioni Studentesche, per le quali va comunque data preventiva comunicazione prodotta e relativa giustificazione firmata. Le assenze, i ritardi e le uscite reiterate e ingiustificate incidono sul voto di condotta.
I certificati medici devono essere sempre consegnati al Coordinatore di classe. Si ricorda che il certificato medico è richiesto solo per: assenze prolungate (7gg o superiori: ai fini dell’applicazione delle deroghe al conteggio delle assenze); dopo patologie infettive (per la riammissione in classe); ai fini dell’esonero dall’effettuazione della pratica di Scienze Motorie e Sportive. Non servono certificati medici per assenze brevi, in quanto tali assenze – seppur certificate – non saranno conteggiate in deroga, salvo situazioni particolari correlata a un’unica patologia.
In caso di infortunio, anche lieve, l’allievo è tenuto a darne segnalazione al proprio docente, in particolare per gli infortuni che avvengano nei laboratori o durante lo svolgimento delle attività sportive a Scuola. È essenziale la consegna immediata alla Segreteria Didattica di ogni certificazione medica correlata all’infortunio, in particolare quella di accesso al Pronto Soccorso, in quanto la scuola è tenuta ad attivare le pratiche assicurative.
ART. 5 – CAMBI D’ORA, INTERVALLI, USCITA DALLE CLASSI, VIGILANZA
La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice. (M. Montessori)
Nel rispetto del lavoro e degli allievi i docenti cambiano aula seguendo l’orario concordato, in un armonico avvicendamento che non è scandito dal suono del campanello. Ai cambi d’ora si richiede ai docenti la massima sollecitudine per non lasciare troppo a lungo le classi scoperte ed agli studenti di non uscire dall’aula e mantenere un comportamento corretto, ultimando il lavoro iniziato e preparandosi con i materiali utili ad affrontare una diversa disciplina.
Durante l’intervallo, gli alunni possono uscire dalle classi. La sorveglianza nelle classi spetta ai docenti dell’ora precedente, mentre negli altri ambienti dell’Istituto e negli spazi esterni attigui ad esso, spetta ai docenti individuati tramite apposito calendario a cura della Presidenza. Qualora gli studenti non si comportino in maniera adeguata, il docente può decidere di fargli trascorrere l’intervallo in classe.
Al termine dell’intervallo, gli alunni devono rapidamente ritornare nelle loro classi. Coloro che ritardano senza motivo valido il rientro saranno soggetti a sanzione (per le sanzioni, cfr. art. 16).
L’accesso alle macchine distributrici di bevande e cibo è permesso prima dell’inizio della scuola, dopo la fine delle lezioni e durante l’intervallo; in via eccezionale (malore), previa autorizzazione del docente in classe, in altri momenti. In ogni caso, durante le ore di lezione, è vietato consumare in classe qualsiasi cibo o bevanda al di fuori dell’acqua. Nei laboratori non è comunque ammesso consumare nessun tipo di liquido e/o cibo (per le sanzioni, cfr. art. 16).
Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli alunni attenderanno in classe il docente che dovrà accompagnarli e porteranno con sé solo il materiale necessario.
Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire dalle classi non più di uno per volta con il permesso del docente. Non è tuttavia permesso uscire dall’aula, salvo casi eccezionali (malore), durante la prima ora e nelle ore che seguono immediatamente gli intervalli (quindi, terza e sesta ora). Quando un alunno è fuori dall’aula, la porta della stessa deve rimanere aperta. Per nessun motivo gli allievi potranno lasciare l’Istituto durante l’orario delle lezioni o durante la ricreazione (per le sanzioni, cfr. art. 16).
Al termine delle lezioni l’uscita avviene sotto la sorveglianza del docente dell’ultima ora.
Gli ambienti devono essere mantenuti puliti ed ordinati prestando particolare attenzione al termine delle lezioni a non lasciare immondizie, banchi fuori posto, assicurandosi che tutte le seggiole siano capovolte sui tavoli. Il docente è responsabile dello stato dell’aula al termine delle attività scolastiche.
ART.6 – PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO
Obblighi da parte dell’infortunato (dipendenti e alunni)
- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai collaboratori del Dirigente o a un membro effettivo dello staff;
- Nel caso di infortunio del dipendente causato da terzi (durante il normale espletamento del servizio, in itinere o al di fuori di qualsiasi orario di lavoro, sempre che è causato da terzi) i sensi della nota MIUR A00DRLA prot.32943 del 29 Ottobre 2013, per consentire l’eventuale azione di rivalsa dell’Amministrazione, dare comunque comunicazione all’Istituzione scolastica;
- Far pervenire, con urgenza, in Segreteria Didattica il referto medico originale del Pronto Soccorso relativo all’infortunio (referto che deve contenere la prognosi);
- Stendere immediatamente relazione sulla dinamica dell’accaduto e consegnarla in Segreteria Didattica;
- Sia il certificato che la relazione vanno protocollati: particolare attenzione dovrà essere posta a eventuali infortuni che avvengano il venerdì, o in un giorno antecedente a festività o sospensione delle attività didattiche. In questo caso contattare prima dell’operazione di protocollo il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci.
Obblighi da parte del docente (nel caso di infortunio ad alunno)
- Prestare assistenza all’alunno, avvisare l’addetto al Primo Soccorso e il Dirigente/la Vicepresidenza;
- Fare intervenire l’ambulanza ove necessario;
- Contestualmente avvisare i familiari;
- Accertare la dinamica dell’incidente;
- Stilare urgentemente il rapporto;
- Consegnare immediatamente il modulo in segreteria, in modo da permettere l’avvio della procedura di denuncia all’INAIL e all’assicurazione del Liceo.
INFORTUNI DURANTE LE USCIRE O I VIAGGI DI ISTRUZIONE
Obblighi da parte dell’infortunato
- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci, con le stesse modalità declinate per gli infortuni in genere.
Obblighi da parte del docente (nel caso di infortunio ad alunno)
- Prestare assistenza all’alunno;
- Far intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
- Avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; prendere contatto con la famiglia;
- Trasmettere con la massima urgenza e via mail all’ufficio della Segreteria della Scuola la relazione e il certificato medico con prognosi;
- Consegnare, al rientro, in Segreteria e in originale la relazione e il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
Obblighi da parte della Segreteria
- Quanto previsto nei punti precedenti con la precisazione che, se l’evento è accaduto in territorio estero, l’autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.
INFORTUNI OCCORSI IN SERVIZIO A TUTTO IL PERSONALE DURANTE LE USCITE O I VIAGGI DI ISTRUZIONE
Obblighi da parte dell’infortunato
- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
- Stilare urgentemente, se si è in grado, il rapporto;
- Recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; trasmettere con la massima urgenza via mail all’ufficio della Segreteria della scuola, la relazione e il certificato medico con prognosi; consegnare, al rientro, in Segreteria e in originale la relazione e il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute
Adempimenti in Segreteria
- Il personale amministrativo, non appena arriva il certificato medico contenente il periodo della prognosi, dovrà immediatamente verificare che sia stata acquisita la relazione del docente e/o del personale non docente presente al momento dell’infortunio e provvedere a inoltrare entro 48 ore la denuncia all’INAIL neo casi previsti della normativa.
Tutto ciò va gestito con attenzione alla tutela dei dati sensibili.
ART.7 – COMPORTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI E DEI MATERIALI
Un comportamento corretto e rispettoso verso le persone e le cose è un obbligo di tutti i componenti della scuola ed è manifestazione tangibile di buona educazione. In particolare gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato verso gli insegnanti, il personale non docente e verso i compagni. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono (ad es. pantaloni e gonne non sopra il ginocchio; sono vietate le canottiere succinte, ventre e schiena scoperti, scollature vertiginose, strappi nei pantaloni che evidenzino intere parti del corpo, infradito; è vietato indossare occhiali da sole e cappelli/cappucci in aula) all’ambiente scolastico in tutti i periodi dell’anno (per le sanzioni, cfr. art. 16). È vietato truccarsi in aula (per le sanzioni, cfr. art. 16).
È severamente vietato parcheggiare i motocicli a ridosso della sbarra di entrata ai garage condominiali ed all’interno degli spazi comuni di pertinenza condominiale. Qualora, successivamente al primo richiamo, gli studenti continueranno a parcheggiarvi verrà avvisata la polizia che provvederà alla rimozione forzata.
La scuola non risponde di eventuali furti o danni a vestiti, oggetti personali (cellulari, dispositivi elettronici, libri, vocabolari, denaro etc.) appartenenti agli studenti.
Ciascun allievo è responsabile delle attrezzature didattiche (banchi, sedie, armadi, computer, etc.) presenti nelle aule e nei laboratori, nonché dei servizi igienici, degli spazi attrezzati di uso comune ed all’esterno, in particolare se di pertinenza condominiale. Ogni danno causato alla struttura dovrà essere risarcito. Ogni classe è responsabile della propria aula e dell’arredamento in essa contenuto.
Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario tali danni dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe, se viene danneggiata l’aula, o da tutti gli studenti della scuola se risultino danneggiate le strutture comuni.
La Dirigenza può decidere di non autorizzare attività extrascolastiche per singoli alunni e per le classi che abbiano arrecato danni alle strutture e può decidere di assegnare agli studenti una pulizia o il ripristino degli arredi deteriorati.
Le aule – e in modo particolare il proprio banco – devono essere lasciati, al termine delle lezioni, in condizioni di decoro, evitando di abbandonare sotto il banco o sul pavimento fogli, lattine, bottigliette, fazzoletti usati, ecc.
I libri personali e i vocabolari devono essere riportati a casa.
Per la tutela della salute e per rispetto delle norme di legge, è tassativamente proibito fumare nei bagni e in qualunque altro ambiente interno della scuola nonché nelle immediate vicinanze delle porte di ingresso ed uscita, precisamente non si può fumare nei 5 metri del perimetro della Scuola. Le infrazioni a tali regole comportano una sanzione disciplinare (nel caso avvengano durante l’orario scolastico per le sanzioni, cfr. art. 16) e sanzioni amministrative, a norma di legge. Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 che titola “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (13G00147)” – GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 – entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari (cancelli e cortili pertanto sono inclusi). Non vi sarà nessun margine di tolleranza nel caso di fumo, neanche di sigarette elettroniche, nei locali interni della scuola e nelle immediate vicinanze dell’ingresso.
Per i fumatori si consente, sotto l’attenta sorveglianza del docente di turno durante l’intervallo, di posizionarsi nell’area esterna immediatamente prospiciente alla scuola e solo per il tempo strettamente necessario. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa, sarà cura della scuola avvisare le famiglie degli allievi che contravvengono il divieto di fumo nelle aree scolastiche.
È tassativamente vietato il consumo di alcolici all’interno dell’Istituto (per le sanzioni cfr. art. 16)
È auspicabile che gli studenti vengano a scuola senza il cellulare. In ogni caso, come per gli insegnanti, ne è assolutamente vietato l’uso durante l’orario delle lezioni salvo per comprovate finalità didattiche. Per questo motivo, i telefoni verranno lasciati dagli studenti in uno spazio adibito in ogni aula sin dalla prima ora e verrà ripreso dagli stessi durante la pausa della ricreazione (per poi riconsegnarlo fino al termine delle lezioni).
Le regole stabilite, integrative della direttiva del Ministero sono:
- il cellulare o altri strumenti elettronici (escluse calcolatrici) durante le lezioni debbono essere spenti o silenziati. I telefoni possono essere prelevati dagli studenti solo al cambio dell’ora, a ricreazione e al termine delle lezioni. Sono previste sanzioni per il mancato rispetto di queste regole (per le sanzioni, cfr. regolamento sull’uso del cellulare).
Ricordiamo che i docenti hanno la funzione fondamentale di insegnare e pertanto non perderanno tempo a verificare lo stato degli strumenti sopra indicati (accesi, spenti, accesi e silenziosi…).
L’uso dei dispositivi elettronici, si ribadisce, è consentito solo per eventuali fini didattici o sulla base di una specifica certificazione.
L’uso delle fotocopiatrici è consentito agli insegnanti esclusivamente per i compiti in classe. Per le fotocopie che esulano gli stessi, i ragazzi si organizzeranno per effettuarle fuori dall’istituto o all’interno dello stesso pagando il costo fotocopia.
ART.8 – VIAGGI DI ISTRUZIONE
Al Consiglio d’Istituto spetta l’approvazione dei viaggi di istruzione proposti nei Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti.
La gita scolastica/viaggio d’istruzione è parte integrante dell’attività didattica, per questo è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti della classe. Il comportamento dello studente nelle attività didattiche fuori aula, deve essere corretto e responsabile nel rispetto delle norme previste all’interno della scuola. In modo particolare, durante le uscite lo studente è tenuto a osservare scrupolosamente le istruzioni degli insegnanti accom-pagnatori. La mancata osservanza delle istruzioni e qualunque altro comportamento scorretto può essere sanzionato ai sensi dell’art. 14.
ART. 9 – ASSEMBLEA DI CLASSE
È consentito lo svolgimento di un’ assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore. È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli alunni della classe. La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere presentata al C.A.D.E. almeno 3 giorni prima della data fissata. Le lezioni che non si effettuano dovranno essere di diverse materie con opportuna turnazione.
Qualora gli allievi durante l’assemblea non dovessero rispettare le norme comportamentali contenute in questo regolamento, l’insegnante in orario sospenderà l’assemblea e svolgerà regolare lezione.
ART. 10 – ASSEMBLEA D’ISTITUTO
Sono consentite due assemblee d’Istituto l’anno in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una giornata. La richiesta di convocazione dell’assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli studenti o dai rappresentanti di Istituto, deve essere presentata al C.A.D.E. almeno 7 giorni prima della data richiesta e deve contenere l’ordine del giorno.
Le assemblee durante l’anno scolastico saranno effettuate in diversi giorni della settimana, quando possibile.
Alle assemblee d’Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno e autorizzati dal C.A.D.E.
Qualora gli allievi durante l’assemblea non dovessero rispettare le norme comportamentali contenute in questo regolamento, gli insegnanti in orario sospenderanno l’assemblea e svolgeranno regolare lezione.
ART. 11 – ASSEMBLEE DEI GENITORI
Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d’Istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il C.A.D.E.
L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel C.I., il C.A.D.E. autorizza la convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunicazione alle famiglie, rendendo noto l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. All’assemblea di classe o d’Istituto possono partecipare con diritto di parola il C.A.D.E. e gli insegnanti della classe o dell’Istituto.
ART. 12 – LIBERTA’ DI ESPRESSIONE, AFFISSIONE
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di manifestare il loro pensiero con le parole e gli scritti. Per manifesti, avvisi, ecc. possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l’affissione. Quanto esposto dovrà essere chiaramente sottoscritto e firmato e non dovrà essere lesivo del buoncostume e della dignità degli altri.
ART. 13 – USO DEI LABORATORI
- Non è consentito mangiare o consumare bevande in laboratorio, né adottare alcun tipo di comportamento che possa arrecare danno alla rete e agli apparecchi. Per questo è vietato anche introdurre e consumare liquidi compresa l’acqua.
- L’utilizzazione del laboratorio è consentita alle classi accompagnate dai rispettivi docenti
- Non sono ammesse installazioni di applicativi, drivers o programmi di gestione di CD-Rom senza la preventiva autorizzazione del responsabile del laboratorio.
- Le impostazioni del sistema operativo e degli applicativi (desktop, risoluzione video, screen-saver, barre delle applicazioni, ecc.) non vanno modificate. Eventuali modifiche per motivi esclusivamente didattici vanno annullate alla fine della lezione.
- L’accesso ad INTERNET deve rispondere solo ed esclusivamente alle necessità didattiche. Per gli alunni che saranno sorpresi ad un uso improprio del collegamento è prevista la sanzione del richiamo scritto del docente accompagnatore.
ART. 14 – BIBLIOTECA
È istituita una biblioteca d’Istituto; essa sarà affidata all’inizio di ogni anno scolastico a docenti proposti dal collegio dei docenti. Le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.
ART. 15 – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” costituisce parte integrante del presente regolamento (Allegato A).
ART. 16 – SANZIONI DISCIPLINARI
Gli alunni che non si atterranno al presente regolamento o che terranno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell’istituto, o che provocheranno danni ad oggetti o strutture, incorreranno in provvedimenti disciplinari.
In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività “riparatorie” a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili, etc…). I provvedimenti di sospensione vengono adottati dal C.A.D.E. e dal Consiglio di classe che insieme costituiscono il cosiddetto Organo Collegiale. Per il provvedimento di sospensione di un giorno l’organo Collegiale è composto dal C.A.D.E., dal docente che richiede il provvedimento e dal Coordinatore di classe; nel caso in cui il Coordinatore coincida con il docente richiedente, quest’ultimo verrà sostituito dal docente della classe con il più alto numero di ore di insegnamento. Se la sospensione va da 2 a 15 giorni, allora l’Organo Collegiale è composto dal C.A.D.E. e dal Consiglio di classe. Ci si riporta integralmente allo Statuto degli studenti.
Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in tre tabelle, che fanno riferimento: alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali (tabella A), alle infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabella B), alle infrazioni disciplinari rilevanti dal punto di vista penale (tabella C). Le sanzioni previste nel presente regolamento possono essere irrogate anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della Scuola, ma che siano espressamente collegati ad attività didattiche od eventi scolastici.
A – Infrazioni non particolarmente gravi
Infrazioni | Sanzioni disciplinari | Organo competente | Procedure |
1. Più di cinque inadempienze relative alla frequenza (assenze, ritardi, uscite anticipate o mancate giustificazioni di essi oltre il secondo giorno successivo), fatte salve quelle dovute a validi e comprovati motivi | Lettera di ammonimento inviata alla famiglia | Il Coordinatore del C.d.C. | Il Coordinatore del C.d.C. dà comunicazione alla famiglia. |
2. Disturbo durante le lezioni
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Richiamo verbale
Richiamo scritto sul registro di classe. Consegna da svolgere a scuola e/o a casa. Riflessione di qualche minuto fuori dall’aula sempre sotto stretta sorveglianza. |
Docenti della classe
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Il docente infligge la sanzione. Nei C.d.C. il Coordinatore raccoglie i richiami scritti e li comunica alla famiglia.
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Richiamo verbale
Richiamo scritto sul registro di classe
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Docenti della classe o docenti preposti alla sorveglianza della ricreazione | Il docente infligge la sanzione. Nei C.d.C. il Coordinatore raccoglie i richiami scritti e li comunica alla famiglia
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Richiamo verbale
Richiamo scritto sul registro di classe
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Docenti della classe
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Il docente infligge la sanzione. Nei C.d.C. il coordinatore raccoglie i richiami scritti e li comunica alla famiglia
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Richiamo verbale
Richiamo scritto sul registro di classe |
Docenti della classe | Il docente infligge la sanzione, ritira immediatamente il cellulare o i dispositivi e provvede a consegnarli in segreteria dove saranno debitamente custoditi e riconsegnati al termine delle lezioni. Nei C.d.C. il Coordinatore raccoglie i richiami scritti e li comunica alla famiglia. |
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Richiamo verbale
(in caso di recidiva) lettera di ammonimento o richiamo scritto sul registro di classe. |
Docenti della classe, Coordinatore | Il docente infligge la sanzione verbale e, in caso di recidiva, avverte il Coordinatore che redige la lettera di ammonimento o il richiamo scritto sul registro. |
B – Gravi inosservanze con eventuali sospensione dalle lezioni e allontanamento fino a 15 giorni
Infrazioni | Sanzioni disciplinari | Organo competente | Procedure |
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Richiamo scritto sul registro di classe e sospensione da 1 a 3 giorni | Docenti della classe o docenti preposti alla sorveglianza della ricreazione, Coordinatore, C.A.D.E., Consiglio di classe | Il docente infligge la sanzione e comunica immediatamente l’accaduto al Coordinatore e al C.A.D.E., il quale avverte immediatamente la famiglia. L’organo collegiale (nella composizione ristretta; nel caso la sanzione iniziale sia stata inflitta da un docente non appartenente al Consiglio di classe, egli viene sostituito dal docente della classe con più ore di insegnamento) decide se infliggere la sospensione di un giorno o se rinviare la questione all’organo collegiale nella composizione allargata. Eventuali provvedimenti sono comunicati alla famiglia. |
2. Uso del telefono cellulare durante le lezioni | Primo richiamo verbale
Richiamo scritto sul registro di classe |
Docenti della classe | Il docente infligge la sanzione, ritira immediatamente il cellulare spento che resterà sopra la cattedra fino al termine delle lezioni. Nei C.d.C. il Coordinatore raccoglie i richiami scritti e li comunica alla famiglia |
3. Gravi scorrettezze, inadempienze e uso di linguaggio inadeguato, inosservanza delle indicazioni organizzative dei docenti
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Rapporto scritto sul registro di classe
Eventuale sospensione fino a 1 giorno.
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Docenti della classe, (eventualmente) Coordinatore, C.A.D.E. | Il docente redige il rapporto scritto sul registro di classe.
In casi particolarmente gravi il docente avverte il Coordinatore che decide se comunicare l’avvenuto al C.A.D.E. e avviare la procedura per la sospensione fino a 1 giorno. Nei C.d.C. il Coordinatore raccoglie i richiami scritti e li comunica alla famiglia |
4. Fumo nei locali della scuola e nelle immediate vicinanze dell’ingresso
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Rapporto scritto sul registro di classe, sanzione pecuniaria | Docenti della scuola,
Responsabile del rispetto del divieto di fumo |
Il docente redige il rapporto scritto sul registro di classe e ne dà comunicazione al responsabile del rispetto del divieto di fumo, che infligge la sanzione pecuniaria. Nei C.d.C. il Coordinatore raccoglie i richiami scritti e li comunica alla famiglia |
5. Consumo di alcolici nei locali della scuola | Rapporto scritto sul registro di classe, sospensione da 1 a 3 giorni | Docenti della classe, Docenti preposti alla sorveglianza della ricreazione, Coordinatore, C.A.D.E., Consiglio di classe | Il docente redige il richiamo scritto sul registro di classe e comunica immediatamente al Coordinatore e al C.A.D.E. l’accaduto. L’organo collegiale (nella composizione ristretta; nel caso la sanzione iniziale sia stata inflitta da un docente non appartenente al Consiglio di classe, egli viene sostituito dal docente della classe con più ore di insegnamento) decide se infliggere la sospensione di un giorno o se rinviare la questione all’organo collegiale nella composizione allargata. Eventuali provvedimenti sono comunicati alla famiglia. |
6. Reiterato comportamento non regolamentare dopo due note sul registro di classe | Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino ad un massimo di 5 giorni
In alternativa (con lo stesso valore della sospensione dalle lezioni): sospensione da una o più visite guidate o viaggi di istruzione, con obbligo di frequenza a scuola Attività riparatorie |
Consiglio di classe allargato | Il Coordinatore di classe, al quinto rapporto sul registro, segnala al C.A.D.E. che convoca il Consiglio di Classe allargato per i provvedimenti di competenza. I provvedimenti sono successivamente comunicati alla famiglia. |
7. Reiterato comportamento non regolamentare nel caso di alunno già sanzionato ai sensi del punto B. 6 (orientativamente 2 note sul registro dopo la sospensione dalle lezioni, da viaggio o attività riparatorie) | Sospensione (senza frequenza) fino ad un massimo di 15 giorni e (in aggiunta eventualmente) sospensione da una o più visite guidate o viaggi di istruzione, con obbligo di frequenza a scuola e/o attività riparatorie
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Consiglio di classe allargato | Il coordinatore di classe, al terzo rapporto sul registro di un alunno già sanzionato con sospensione dalle lezioni, da viaggio o con attività riparatorie, segnala al C.A.D.E. che convoca il Consiglio di classe allargato per i provvedimenti di competenza. I provvedimenti sono successivamente comunicati alla famiglia |
8. Atti vandalici e/o danneggiamento volontario di oggetti, strutture, arredi | Rapporto sul registro di classe, immediata comunicazione al C.A.D.E. e alla famiglia. Risarcimento o riparazione del danno ed eventuale allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni |
Docenti della classe o docenti preposti alla sorveglianza della ricreazione, C.A.D.E., (eventualmente) Consiglio di classe allargato |
Il docente redige il rapporto scritto sul registro di classe e avverte il C.A.D.E. che quantifica il danno e provvede a comunicarlo alla famiglia (la quale provvederà in breve tempo al risarcimento o alla riparazione del danno). Il C.A.D.E., se lo ritiene opportuno, convoca anche il Consiglio di classe allargato per i provvedimenti di competenza. Eventuali provvedimenti sono successivamente comunicati alla famiglia. |
Nel caso di allontanamento fino a 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
Il reiterato comportamento non regolamentare previsto al punto B. 7 può essere, in caso di recidiva, motivo di non ammissione alla classe successiva, determinando l’attribuzione di un voto di condotta inferiore al 6.
C – Comportamenti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale con conseguente allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni
Infrazioni | Sanzioni disciplinari | Organo competente | Procedure |
1. Uso improprio del telefono cellulare o utilizzo di altri dispositivi elettronici, riprese e foto nei locali scolastici per la produzione e/o diffusione di audio e/o immagini pornografiche e non anche in Internet | Rapporto sul registro di classe, immediata comunicazione al C.A.D.E., comunicazione alla famiglia, allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, con l’avvertenza di non inficiare implicitamente la validità dell’anno scolastico. | Docenti della classe o docenti preposti alla sorveglianza della ricreazione, C.A.D.E., e Consiglio di Istituto | Il docente redige il rapporto scritto sul registro e segnala al Coordinatore di classe e al C.A.D.E. che tempestivamente ne informa la famiglia e avverte il Presidente del Consiglio di Istituto per la convocazione dello stesso. I provvedimenti sono successivamente comunicati alla famiglia |
2. Atti di grave violenza, offese alla dignità e integrità della persona. Comportamenti lesivi della propria e altrui incolumità. | Rapporto sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, con l’avvertenza di non inficiare implicitamente la validità dell’anno scolastico. | Docenti della classe o docenti preposti alla sorveglianza della ricreazione, Coordinatore, C.A.D.E., e Consiglio di Istituto | Il docente redige il rapporto scritto sul registro e segnala al Coordinatore di classe e al C.A.D.E. che tempestivamente informa la famiglia e avverte il Presidente del Consiglio di Istituto per la convocazione dello stesso. I provvedimenti sono successivamente comunicati alla famiglia |
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Rapporto sul registro di classe, comunicazione al C.A.D.E., allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico laddove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, con l’avvertenza di non inficiare implicitamente la validità dell’anno scolastico.
In casi di particolare gravità la sanzione può essere l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi |
Docenti della classe o docenti preposti alla sorveglianza della ricreazione, Coordinatore, C.A.D.E., e Consiglio di Istituto | Il docente redige il rapporto scritto sul registro e segnala al Coordinatore di classe e al C.A.D.E. che tempestivamente informa il Presidente del Consiglio di Istituto per la convocazione dello stesso. I provvedimenti sono successivamente comunicati alla famiglia |
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Per concludere, in generale, il Collegio dei Docenti ha stabilito che successivamente a due richiami scritti nel registro è previsto un Consiglio di classe straordinario convocato dal Coordinatore della classe interessata che stabilirà se sospendere il trasgressore in base alla gravità dei richiami.
Dopo tre richiami scritti, è prevista la sospensione dalla scuola di un giorno con obbligo di frequenza. Dopo due sospensioni, gli studenti trasgressori rischiano la promozione alla classe successiva.
ART. 17 – ORGANO DI GARANZIA
È costituito presso la Scuola secondaria di primo e di secondo grado del Centro Internazionale Montessori, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia. La peculiarità del percorso formativo offerto dal Centro Internazionale Montessori, caratterizzato dalla continuità e dalla stretta interconnessione tra i vari gradi di scuola, nonché le dimensioni ridotte dell’Istituto, giustificano l’adozione di un solo Organo di Garanzia, pur con composizioni differenti.
Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
1) L’Organo di Garanzia prevede due composizioni, una per la Scuola secondaria di primo grado e una per la Scuola secondaria di secondo grado, con dei membri comuni.
Per la Scuola secondaria di primo grado esso è composto da:
– il Coordinatore delle attività didattiche, componente di diritto e che lo presiede;
– un docente designato dal Consiglio di Istituto tra il corpo docenti assegnato alla (o che ha una prevalenza di ore di insegnamento nella) Scuola secondaria di secondo grado (i rappresentanti della componente docenti presso il Consiglio di Istituto non sono eleggibili); viene, altresì, designato un supplente, sempre all’interno dello stesso corpo docenti sopra specificato.
– Due rappresentanti dei genitori eletto dai genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado (i rappresentanti dei genitori presso il Consiglio di Istituto non sono eleggibili).
Per la Scuola secondaria di secondo grado, l’Organo di Garanzia, è composto da:
– il Coordinatore delle attività didattiche, componente di diritto e che lo presiede;
– Un docente designato dal Consiglio di Istituto tra il corpo docenti assegnato alla (o che ha una prevalenza di ore di insegnamento nella) Scuola secondaria di primo grado (i rappresentanti della componente docenti presso il Consiglio di Istituto non sono eleggibili); viene altresì designato un supplente, sempre all’interno dello stesso corpo docenti sopra specificato.
– Un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti di Istituto riuniti in “Comitato dei genitori” in seno allo stesso (i rappresentanti di Istituto non sono eleggibili; risultano eleggibili invece tutti i rappresentanti di classe); viene altresì designato un supplente, primo tra i non eletti.
– un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti di Istituto riuniti in “Comitato studentesco” in seno allo stesso (i rappresentanti di Istituto non sono eleggibili; risultano eleggibili invece tutti i rappresentanti di classe); viene altresì designato un supplente, primo tra i non eletti.
2) Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.
3) L’organo di garanzia resta in carica un anno e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell’organo.
4) Il numero dei componenti dell’Organo di Garanzia non può essere inferiore a quattro.
5) L’Organo di Garanzia decide su: conflitti che insorgono all’interno della scuola in relazione all’applicazione del presente Regolamento; ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse all’interno della scuola.
6) Procedura: La convocazione dell’organo di garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.
7) In caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell’istanza inoltrata, convoca i componenti dell’Organo di Garanzia entro 5 giorni.
8) Per la validità della seduta dell’Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
9) Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10) I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
11) Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
12) Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
13) Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
14) L’Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 20 giorni dalla presentazione dello stesso.
15) Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.
16) La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato. Si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell’alunno interessato e il Consiglio di Classe/ Consiglio d’Istituto. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.
ART. 18 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE
I docenti cureranno i rapporti con i genitori dei propri studenti.
Il C.A.D.E., sulla base delle proposte degli organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
In caso di effettiva necessità e compatibilmente con i suoi impegni, sarà possibile per un genitore prendere appuntamento con il docente in orari diversi da quelli stabiliti.
La scuola adotta le modalità della suddivisione dell’anno scolastico deciso nel primo C.d.D.; le famiglie riceveranno le pagelle o comunicazioni intermedie per permettere gli eventuali interventi che esse riterranno opportuni in caso di insufficienze.
ART. 19 – COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
La pubblicazione delle circolari avviene tramite posta elettronica e vale come notifica ai soggetti interessati.
Personale, genitori e alunni sono tenuti alla lettura regolare delle comunicazioni.
Nell’ottica della collaborazione tra i diversi soggetti che operano nella Pubblica Amministrazione, alcune comunicazioni particolarmente rilevanti, riguardanti alunni e contenenti informazioni alle famiglie, dovranno essere lette in classe.
ART. 20 – NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E PRIVACY
Gli AA devono attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali e, in particolare, dei dati sensibili e giudiziari:
- Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, dotato di serratura; la conservazione digitale deve essere protetta mediante password personale di accesso al PC;
- Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a soggetti non autorizzati; verificare che non siano mai lasciati sulle scrivanie, in modo incustodito, i documenti contenenti dati soggetti a privacy; conservare i documenti contenenti dati sensibili, nei fascicoli degli allievi, in buste chiuse con indicato “contiene dati sensibili”;
- Fare la massima attenzione alla firma congiunta a cura di genitori separati (nelle domande di iscrizione, nella richiesta di nullaosta, etc…)
- Non fornire dati personali dati eccedenti a eventuali richiedenti, se non quelli strettamente necessari allo svolgimento di pratiche autorizzate per fini istituzionali;
- Il personale addetto al protocollo deve scaricare la posta giornalmente, verificando sia la posta ordinaria che la PEC che le comunicazioni nell’area intranet; tutta la posta che implica scadenze (a mero titolo esemplificativo: richieste Amministrazione periferica e centrale, comunicazioni INPS, Ragioneria dello Stato, ISTAT, Agenzia delle Entrate, richieste di accesso agli atti), va immediatamente posta all’attenzione del DS (in sua assenza dei Collaboratori del Dirigente) e del DSGA. La posta contenente dati sensibili (medici o giudiziari) va consegnata esclusivamente al DS o alla Vicepresidenza e poi subito, dopo l’esame, riposta in busta chiusa nel fascicolo dell’interessato, apponendo sopra data e numero di protocollo;
- Posta a mano con la dicitura riservato al DS non va mai aperta, ma consegnata allo stesso;
- Posta a mano inerente bandi di gara/procedure negoziali non va mai aperta ma procollata (apponendo il numero sulla busta) e consegnata al DSGA;
- Posta a mano indirizzata esclusivamente al personale, va consegnata, senza aprire al DSGA o al DS per la consegna al destinatario;
- Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico, attenersi con scrupolo alle seguenti indicazioni:non lasciare chiavette USB o memorie mobili, cartelle, o altri documenti a disposizione di estranei; conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password; non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono custoditi; scegliere una password sicura, che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome dei congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili; curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; cambiare periodicamente la propria password; spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; comunicare tempestivamente al tecnico qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer;
- Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza; non aprire direttamente gli allegati, ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus; controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatari prima di inviare dati personali; nell’invio di documenti contenenti dati sensibili, segnalare nell’oggetto “contiene dati sensibili” e assicurarsi della correttezza della modalità di invio al destinatario.
ART. 21 – ORARIO DI SEGRETERIA
L’accesso alla Segreteria avviene con le seguenti modalità:
- Per il pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 10.00;
- Per i docenti: tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00;
- Il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00.
Il sabato la segreteria è chiusa.
I certificati sono rilasciati entro 10 giorni dalla richiesta.
I certificati di servizio del personale entro 20 giorni dalla richiesta.
È ammessa l’autocertificazione nei casi previsti dalla normativa che regola le iscrizioni degli Studenti e nei casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 22 – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
- L’Istituto definisce il calendario scolastico, tenendo come riferimento quanto stabilito dal Ministero e dalla Direzione Scolastica Regionale, utilizzando tutti gli spazi di autonomia permessi dalla normativa vigente.
- Nel rispetto dell’art. 3 del D.P.R. n. 235/2007 il Collegio dei docenti provvede a elaborare il Patto Educativo di Corresponsabilità, dove sono definiti i diritti e i doveri presenti nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il Patto viene approvato dal Consiglio di Istituto. Con la sottoscrizione del Patto Educativo i firmatari si assumono precise responsabilità anche in conformità con la normativa vigente.
- I docenti e il personale ATA è tenuto a rispettare e a far rispettare le norme contenute in questo regolamento, oltre che la normativa vigente e le disposizioni previste nel C.C.N.L.
- Non è consentito ai genitori accedere ai corridoi delle classi e, tanto meno, alle classi stesse senza previa autorizzazione della Presidenza.
- Non è concesso frequentare la scuola in carenza della documentazione di legge.
- Non è concesso frequentare la scuola a chi non è in regola con i versamenti della retta scolastica.
- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento d’istituto si rimanda alla normativa vigente in materia.
La presente nota, con carattere di notifica, ha validità permanente. Il Coordinatore del Consiglio di Classe la illustrerà agli Studenti con rimando a una puntuale lettura in quanto inserita nel registro di classe.
Si confida nella piena collaborazione e nel rispetto, nonché nell’applicazione con intelligenza situazione delle disposizioni, inevitabilmente generali, che vanno declinato nello specifico degli eventi.